IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 28 luglio 1999, n. 266, recante: "Delega al Governo
per  il  riordino  delle  carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni  per  il  restante  personale del Ministero degli affari
esteri,  per il personale militare del Ministero della difesa, per il
personale  dell'Amministrazione  penitenziaria e per il personale del
Consiglio superiore della magistratura";
  Visto  il  decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, recante:
"Disposizioni  in  materia di rapporto di impiego del personale della
carriera  prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266;
  Visto  l'articolo  26  del citato decreto legislativo del 19 maggio
2000,  n.  139,  che  disciplina  il  procedimento  negoziale  per la
disciplina  di  alcuni  aspetti del rapporto di impiego del personale
della  carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo
i  cui  contenuti  sono  recepiti  in un decreto del Presidente della
Repubblica;
  Viste  le  disposizioni  di  cui all'articolo 27 del citato decreto
legislativo  del  19  maggio  2000,  n.  139,  che  dispongono che la
procedura  negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica
ed  una  delegazione  sindacale  rappresentativa  del personale della
carriera prefettizia;
  Atteso  che,  secondo  quanto  previsto  dal citato articolo 27 del
decreto  legislativo  del  19  maggio 2000, n. 139, le organizzazioni
sindacali  rappresentative  del  personale della carriera prefettizia
devono  essere  individuate  con decreto del Ministro per la funzione
pubblica  secondo i criteri generali in materia di rappresentativita'
sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  la  funzione pubblica del 3
ottobre  2000  con  cui e' stata individuata la delegazione sindacale
che   partecipa   al   procedimento   negoziale  per  la  definizione
dell'accordo  per  il biennio 2000-2001, per gli aspetti giuridici ed
economici, riguardante il personale della carriera prefettizia;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  del 17 marzo 2000,
emanato  in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139;
  Vista l'"ipotesi di accordo" relativa al biennio 2000-2001, per gli
aspetti  normativi  e  retributivi,  riguardante  il  personale della
carriera  prefettizia,  sottoscritto,  ai sensi, dell'articolo 29 del
decreto  legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, in data 9 maggio 2001
dalla  delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali
rappresentative   sul  piano  nazionale  della  carriera  prefettizia
SINPREF  (Sindacato  nazionale  dei  funzionari  prefettizi)  e  SULP
(Sindacato  unitario lavoratori prefettizi - Federazione FP CGIL, FPS
CISL  e  UILPA)  ammesso  con  riserva  ai  sensi dell'articolo 1 del
decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica del 3 ottobre 2000,
all'esito del parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il
2000);
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il
2001);
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera d), della legge 23 agosto
1988,  n.  400, e l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 19
maggio 2000, per cui si prescinde dal parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta  del  9 maggio 2001, con la quale e' stata approvata, ai sensi
del  citato  articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 139 del
19  maggio  2000, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed
in assenza delle osservazioni di cui al comma 3, del citato articolo,
la predetta ipotesi di accordo;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  del  Ministro del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione   economica   e   del  Ministro
dell'interno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  26  del decreto legislativo 19 maggio
2000,   n.   139,   il  presente  decreto  si  applica  al  personale
appartenente alla carriera prefettizia.
 
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -   Gli  articoli  26  e  39  del  decreto  legislativo
          19 maggio  2000,  n. 139, recante: "Disposizioni in materia
          di   rapporto  di  impiego  del  personale  della  carriera
          prefettizia", sono i seguenti:
              "Art.   26   (Procedimento   negoziale   -   Ambito  di
          applicazione).   1.   Il   presente   capo   disciplina  il
          procedimento  per la definizione degli aspetti giuridici ed
          economici  del  rapporto  di  impiego  del  personale della
          carriera prefettizia oggetto di negoziazione.
              2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le  modalita'  e  per  le  materie  indicate negli articoli
          seguenti,  si concludono con l'emanazione di un decreto del
          Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 29, comma 5.
              3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
          2  ha  durata  quadriennale  per  gli  aspetti  giuridici e
          biennale  per gli aspetti economici a decorrere dal termine
          di  scadenza  previsto  dal  precedente  decreto e conserva
          efficacia  fino  alla data di entrata in vigore del decreto
          successivo.
              4.  Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul
          pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
          Ministeri  alla  contrattazione  collettiva  e  si verte in
          materie  diverse  da  quelle  indicate  nell'art.  28 e non
          disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
          particolari  disposizioni di legge, per lo stesso personale
          si    provvede,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
          rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400".
              "Art.   39   (Prima   applicazione   del   procedimento
          negoziale).  1.  Fermo  quanto  disposto dall'art. 11 della
          legge 28 luglio 1999, n. 266, in sede di prima applicazione
          del  presente decreto, al fine di garantire il parallelismo
          temporale   della   disciplina  del  personale  prefettizio
          rispetto  a  quella  del comparto dei ministeri, il decreto
          del  Presidente  della Repubblica di cui all'art. 29, comma
          5,  riguarda  il  biennio  2000-2001  sia  per  gli aspetti
          economici che per quelli giuridici.
              2.  Ai  fini  dell'adozione  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  di  cui  al  comma 1, il Ministro per la
          funzione  pubblica,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  individua  la
          delegazione sindacale ed avvia il procedimento negoziale".
          Note alle premesse:
              -  L'art.  87 della Costituzione conferisce tra l'altro
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  La legge 28 luglio 1999, n. 266, recante: "Delega al
          Governo  per  il  riordino  delle  carriere  diplomatica  e
          prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale
          del   Ministero  degli  affari  esteri,  per  il  personale
          militare  del  Ministero  della  difesa,  per  il personale
          dell'Amministrazione  penitenziaria  e per il personale del
          Consiglio superiore della magistratura".
              - La rubrica del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
          139, e' citata nelle note al titolo.
              -  L'art.  10 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' il
          seguente:
              "Art.  10  (Delega  al  Governo  per  la disciplina del
          rapporto   di   impiego   del   personale   della  carriera
          prefettizia).  - 1. In attesa del riordino delle funzioni e
          degli  uffici  dell'amministrazione  civile  dell'interno e
          delle  prefetture,  anche in ragione della specificita' dei
          compiti  di rappresentanza generale del Governo, nonche' al
          fine   di   assicurare  organicita'  e  funzionalita'  alla
          disciplina  del  rapporto  di  impiego dei funzionari della
          carriera  prefettizia,  il  Governo e' delegato ad emanare,
          entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi diretti a
          disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il
          trattamento  economico  del  personale  di  tale  carriera,
          tenendo  conto  che  le  risorse  attualmente destinate dal
          bilancio   dello   Stato   e  dalle  leggi  finanziarie  ai
          miglioramenti   retributivi  sono  determinate  nell'ambito
          degli   stessi   vincoli   e  delle  stesse  compatibilita'
          economiche  stabiliti  per il personale contrattualizzato e
          comunque  non  inferiore  a  quelle del comparto sicurezza,
          attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) previsione  di  un  procedimento negoziale tra una
          delegazione  di  parte pubblica presieduta dal Ministro per
          la    funzione    pubblica   ed   una   delegazione   delle
          organizzazioni   sindacali  rappresentative  del  personale
          della  carriera  prefettizia,  con cadenza quadriennale per
          gli  aspetti  giuridici e biennale per quelli economici del
          rapporto  di impiego del personale della carriera stessa, i
          cui  contenuti  sono  recepiti  con  decreto del Presidente
          della   Repubblica.   Formano   oggetto   del  procedimento
          negoziale   il   trattamento   economico   fondamentale  ed
          accessorio,  l'orario  di  lavoro,  il  congedo ordinario e
          straordinario,  la  reperibilita', l'aspettativa per motivi
          di  salute  e  di  famiglia,  i permessi brevi per esigenze
          personali,  le aspettative ed i permessi sindacali; restano
          ferme  le  previsioni dell'art. 5, terzo comma, e dell'art.
          43,  ventesimo  comma,  della legge 1o aprile 1981, n. 121;
          tale   accordo   non   potra'  comportare,  direttamente  o
          indirettamente,  impegni  di  spesa  eccedenti  rispetto  a
          quanto  previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti
          ad  essa  collegati,  nonche'  nel bilancio dello Stato. In
          fase  di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le
          risorse  disponibili  in  funzione  del  riequilibrio delle
          retribuzioni  della  carriera prefettizia rispetto a quelle
          della  dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando
          ogni eventuale sperequazione;
                b) rafforzamento    della    specificita'   e   della
          unitarieta' della carriera, attraverso la previsione di una
          rinnovata  procedura  concorsuale  come  unica modalita' di
          accesso  alla  qualifica  iniziale  e  l'esclusione di ogni
          possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto
          previsto   dalle  vigenti  disposizioni  per  la  nomina  a
          prefetto;  conseguente abrogazione dell'art. 51 della legge
          10 ottobre   1986,   n.  668;  revisione  delle  qualifiche
          mediante il massimo accorpamento possibile;
                c) possibilita'  di ampliamento dei titoli di laurea,
          ivi  compresi  quelli ad indirizzo economico, per l'accesso
          alla  qualifica  iniziale  a  seguito di accurata selezione
          pubblica, nonche', per un periodo non inferiore a due anni,
          di  percorsi  di  formazione  presso  la  Scuola  superiore
          dell'amministrazione  dell'interno o presso altre scuole di
          formazione  dell'amministrazione  statale,  nonche'  presso
          altri   soggetti   pubblici   e  privati,  e  di  tirocinio
          operativo;  possibilita'  di prevedere eventuali periodi di
          studio  presso  amministrazioni  ed  istituzioni  dei Paesi
          dell'Unione  europea, delle organizzazioni internazionali e
          di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e
          convenzioni  intergovernative;  l'attuazione  delle  citate
          previsioni  non deve comportare maggiori oneri a carico del
          bilancio dello Stato;
                d) avanzamento  in carriera secondo criteri obiettivi
          di  selezione  per  merito e valutazione collegiale dopo un
          congruo  periodo  di  effettivo  servizio  nella  qualifica
          iniziale   e   nelle   qualifiche   intermedie  e  adeguate
          esperienze in posizioni funzionali presso l'amministrazione
          centrale   e   periferica   del  Ministero  dell'interno  e
          nell'ambito   di   strutture   formative,  secondo  criteri
          obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilita' esterna,
          fatto  salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per
          la nomina a prefetto;
                e) individuazione,  nell'organizzazione  degli uffici
          centrali  e  periferici  del  Ministero dell'interno, degli
          incarichi  e  delle  funzioni  da  attribuire ai funzionari
          della  carriera  prefettizia  in  ragione delle esigenze di
          gestione  unitaria  dei compiti dell'amministrazione, della
          specificita'  dei  responsabili  di rappresentanza generale
          del  Governo  e  di amministrazione generale da definire ai
          sensi  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e successive
          modificazioni, ferma restando l'individuazione degli uffici
          di  livello  dirigenziale  generale  ai sensi dell'art. 17,
          comma  4-bis,  lettera  b),  della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e successive modificazioni;
                f) revisione  dei criteri di attribuzione dei compiti
          e   delle  responsabilita'  in  relazione  alle  attitudini
          individuali, alle peculiarita' della qualifica rivestita ed
          alle   esigenze   di   arricchimento  della  qualificazione
          professionale;
                g) definizione    di    un    trattamento   economico
          onnicomprensivo,  articolato  in una componente stipendiale
          di  base,  nonche'  in  altre  due componenti correlate, la
          prima  alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi
          di  responsabilita'  esercitati,  la  seconda  ai risultati
          conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
              A  tal  fine  saranno  definiti appositi criteri per la
          determinazione  e la valutazione delle posizioni funzionali
          e  la  verifica  dei  risultati  conseguiti, nonche' per la
          costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
                h) previsioni  di adeguate facilitazioni economiche e
          logistiche  per  la  mobilita'  dei  funzionari qualora non
          siano  assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione
          e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre
          misure idonee a favorire la mobilita' di sede;
                i) copertura     assicurativa    del    rischio    di
          responsabilita' civile;
                j)    estensione   ai   funzionari   della   carriera
          prefettizia  incaricati  della  provvisoria amministrazione
          degli  enti  locali  della  difesa  in  giudizio  ai  sensi
          dell'art.  44  del  testo unico approvato con regio decreto
          30 ottobre 1933, n. 1611;
                k)  esplicita  indicazione  delle  norme  legislative
          abrogate.
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          su  proposta  del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e  con il Ministro per la funzione pubblica. Gli
          schemi  di  decreto  legislativo sono trasmessi alle Camere
          per  l'espressione  del  parere  da  parte delle competenti
          commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta
          giorni  dall'assegnazione,  trascorsi  i  quali  i  decreti
          legislativi sono emanati anche in assenza del parere".
              -  L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
          139, e' riportato nella nota al titolo.
              -   L'art.   27  del  sopracitato  decreto  legislativo
          19 maggio 2000, n. 139, e' il seguente:
              "Art.  27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento
          negoziale  intercorre tra una delegazione di parte pubblica
          composta  dal  Ministro  per  la  funzione pubblica, che la
          presiede,  e  dai  Ministri  dell'interno e del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,   o  dai
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente delegati, ed una
          delegazione  delle organizzazioni sindacali rappresentative
          del  personale  della  carriera prefettizia individuate con
          decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica secondo i
          criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
          stabiliti per il pubblico impiego".
              -  Il  decreto del Ministro per la funzione pubblica in
          data 3 ottobre 2000 reca: "Individuazione della delegazione
          sindacale  che  partecipa  al procedimento negoziale per la
          definizione  dell'accordo per il biennio 2000-2001, per gli
          aspetti  giuridici  ed  economici, riguardante il personale
          della carriera prefettizia, ai sensi degli articoli 27 e 39
          del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139".
              -  L'art. 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
          139, e' il seguente:
              "Art.  10  (Individuazione dei posti di funzione). - 1.
          Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
          comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
          materia  di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento,
          nell'ufficio  territoriale  del  Governo,  delle  strutture
          periferiche  dello  Stato, i posti di funzione da conferire
          ai  viceprefetti  e  ai  viceprefetti aggiunti, nell'ambito
          degli  uffici  centrali  e  periferici dell'Amministrazione
          dell'interno,  sono  individuati  con  decreto del Ministro
          dell'interno.   Negli   uffici  individuati  ai  sensi  del
          presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
          caso  di  assenza  o  di impedimento e' assicurata da altro
          funzionario della carriera prefettizia.
              2.  In  relazione  al  sopravvenire  di  nuove esigenze
          organizzative   e   funzionali,   e  comunque  con  cadenza
          biennale,  si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
          alla  periodica  rideterminazione  dei posti di funzione di
          cui  allo  stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
          periferici dell'amministrazione dell'interno.
              -   L'art.   20  del  sopracitato  decreto  legislativo
          19 maggio 2000, n. 139, e' il seguente:
              "Art.   20   (Retribuzione   di  posizione).  -  1.  La
          componente   del   trattamento  economico,  correlata  alle
          posizioni  funzionali  ricoperte  ed agli incarichi ed alle
          responsabilita'   esercitati,  e'  attribuita  a  tutto  il
          personale  della  carriera  prefettizia.  Con  decreto  del
          Ministro  dell'interno  si  provvede alla graduazione delle
          posizioni  funzionali  ricoperte, sulla base dei livelli di
          responsabilita'  e  di rilevanza degli incarichi assegnati.
          La  determinazione  della  retribuzione  di  posizione,  in
          attuazione  delle  disposizioni  emanate  con  il  predetto
          decreto,   e'   effettuata   attraverso   il   procedimento
          negoziale.
              2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
          individuati,    ai    fini   della   determinazione   della
          retribuzione   di  posizione,  gli  uffici  di  particolare
          rilevanza,  nonche'  le  sedi  disagiate  in relazione alle
          condizioni  ambientali  ed  organizzative  nelle  quali  il
          servizio e' svolto.
              3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
          provvedimento  del  Ministro  dell'interno  possono  essere
          individuate  piu'  posizioni  graduate,  secondo la diversa
          rilevanza  degli  incarichi,  tenendo conto della qualifica
          rivestita".
              -   L'art.   29  del  sopracitato  decreto  legislativo
          19 maggio 2000, n. 139, e' il seguente:
              "Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
          negoziale  e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
          almeno quattro mesi prima della scadenza del termine di cui
          all'art.  26,  comma  3.  Le  trattative  si svolgono tra i
          soggetti  di  cui  all'art.  27  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
              2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla  base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
          rappresentativita'  sindacale ai sensi dell'art. 27, che le
          organizzazioni   sindacali   aderenti   all'ipotesi  stessa
          rappresentino  almeno  il  cinquantuno  per  cento del dato
          associativo  complessivo  espresso dal totale delle deleghe
          sindacali rilasciate.
              3.  Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
              4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta   e  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio.
              5.  Il  Consiglio  dei  Ministri, entro quindici giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita'  finanziarie ed esaminate le osservazioni di
          cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
          schema  di  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da
          adottare  ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, prescindendo dal parere del
          Consiglio  di  Stato.  Nel  caso  in  cui l'accordo non sia
          definito  entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
          il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
          rispettivi regolamenti.
              6.  Nell'ambito  e  nei  limiti fissati dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  di  cui  al comma 5 e per le
          materie   specificamente   ivi   indicate,  possono  essere
          conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
          che,  senza  comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
          esclusivamente  criteri  applicativi  delle  previsioni del
          predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
          una  delegazione  di parte pubblica presieduta dai titolari
          degli    uffici    centrali    e   periferici   individuati
          dall'Amministrazione   dell'interno  entro  novanta  giorni
          dalla  data di entrata in vigore del decreto del Presidente
          della  Repubblica  di  cui  al  comma  5 ed una delegazione
          sindacale  composta dai rappresentanti delle corrispondenti
          strutture   periferiche   delle   organizzazioni  sindacali
          firmatarie  dell'ipotesi  di  accordo di cui al comma 1. In
          caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
          impregiudicato   il   potere   di  autonoma  determinazione
          dell'amministrazione".
              -  La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria
          2000),  reca:  "Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato".
              -  La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria
          2001),  reca:  "Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato".
              -  L'art.  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
          il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) L'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) L'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) Le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) L'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
          Nota all'art. 1:
              -  L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
          139, e' riportato nelle note al titolo.